Art. 1.

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica se l'esercente vende bevande alcoliche, per l'asporto delle stesse, ai soggetti di cui al periodo precedente. L'esercente ha altresì l'obbligo di esposizione di un cartello riportante il divieto di cui al presente comma.
      Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 691 si applicano altresì ai locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente».